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Prammatica Sanzione di Giustiniano.

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(Ernesto Codignola)

Dizionario di storia

Giustiniano Longobardi Arabi Europa dei Carolingi Feudalesimo Sassoni X Secolo

Giustiniano

Prammàtica sanzione.

(o Pragmatica sanctio). Elemento del diritto romano imperiale, attestato nella terminologia giuridica a partire dal V sec. Apparteneva alla tipologia delle Costituzioni imperiali, di grado intermedio fra editto e rescritto, e consisteva in un complesso di disposizioni a carattere eccezionale, relative alla sanzione di privilegi per alcune categorie di persone o all'organizzazione di circoscrizioni territoriali e di pubblici servizi. Le p.s. venivano emanate generalmente su istanza di enti pubblici, talvolta anche su diretta iniziativa imperiale; esse avevano valore di fonte giuridica, benché subordinate alla legge generale che, in caso di contrasto, prevaleva. ║ In Sicilia e nel Regno di Napoli, durante la dominazione aragonese, norme emanate direttamente dal re o dal viceré, sentito il parere del Consiglio. ║ Nel Regno di Francia e nel Sacro Romano Impero, editto emanato dal sovrano e relativo ad aspetti sostanziali dell'organizzazione statale (successione al trono, rapporti con il Papato e con i vescovi, ecc.). ║ P.s. pro petitione Vigilii: una delle più celebri p.s. imperiali. Fu emanata da Giustiniano il 14 agosto 544 su richiesta di papa Vigilio, allo scopo di riordinare giuridicamente e politicamente la penisola italiana dopo la vittoria dei Bizantini sugli Ostrogoti. Constava di 27 capitoli con i quali si estendeva all'Italia la codificazione giustinianea, annullando le leggi e gli editti promulgati dai re goti da Teodato in poi. Essa ripristinava il potere dell'aristocrazia fondiaria, cui venivano asservite le masse rurali in precedenza affrancate dal re goto Totila; stabiliva norme tributarie e di circolazione monetaria e il riordino del sistema di pesi e misure; regolavano i rapporti giuridici di natura pubblica, privata e contrattuale. Per quanto riguardava l'organizzazione politico-amministrativa, il territorio veniva affidato al controllo di un capo militare (dux) e di un'autorità giuridica (iudex), che rispondevano direttamente all'autorità imperiale; ai vescovi erano invece riconosciuti gli ampi poteri amministrativi che essi già esercitavano di fatto. ║ P.s. di San Luigi: a lungo attribuita a Luigi IX di Francia e datata al 1269, garantiva al clero una serie di privilegi. Essa fu inclusa, in quanto nucleo più antico, nello Statuto delle libertà del Gallicanesimo (V.) insieme alla p.s. di Bourges (V. Oltre). Secondo gli storici, tuttavia, la p.s. di San Luigi sarebbe un falso databile all'epoca di Carlo VII, approntato allo scopo di legittimare con il crisma dell'antichità i privilegi poi sanciti dalla p.s. di Bourges. ║ P.s. di Bourges: emanato dal re di Francia Carlo VII nel 1438, il documento si collegava ai decreti promulgati dal Concilio di Basilea. Assumendo la superiorità (disciplinare e dottrinale) dei concili rispetto al papa, esso regolamentava secondo tale criterio i rapporti del clero francese al proprio interno e con il Papato. Furono ridotti al minimo i casi legittimi di appello a Roma per cause ecclesiastiche; il diritto della Santa Sede a nominare vescovi francesi fu revocato e attribuito ai capitoli dei conventi e delle cattedrali, con facoltà per il sovrano di raccomandare propri candidati per le cariche. Inoltre la p.s., riducendo i tributi che la Chiesa locale inviava a Roma, sancì in modo completo l'autonomia del clero francese dal Papato. Solo nel 1516 il Concordato di Bologna, firmato da Leone X e Francesco I, abolì la p.s. di Bourges, anche se essa continuò a esercitare una grande valenza storico-culturale all'interno del Gallicanesimo. ║ P.s. del 1549: emanata da Carlo V, aveva lo scopo di assicurare la successione di uno stesso principe in tutte le 17 province dei Paesi Bassi, mantenendone l'unità con la Corona spagnola. La p.s. fu approvata dagli Stati Generali, che si impegnarono in tal modo ad accettare come proprio sovrano Filippo II, in quanto principe designato dallo stesso Carlo V. ║ P.s. del 1713: emanata a Vienna da Carlo VI, aveva lo scopo di assicurare le regole di successione al trono imperiale secondo i principi sia di continuità dinastica e primogenitura sia di indivisibilità e unità del territorio dell'Impero asburgico. Essa stabiliva che, in mancanza di eredi maschi, la successione toccasse alla figlia primogenita di Carlo VI e alla sua discendenza o, in subordine, alla figlia primogenita del fratello di Carlo, Giuseppe I, e alla sua discendenza. Il documento fu sottoposto, all'interno di una serie di trattati bilaterali, al riconoscimento delle potenze europee (Francia, Spagna, Gran Bretagna, Prussia). Ciò non impedì che, quando Maria Teresa salì al trono, esso venisse disatteso, in primo luogo dalla Prussia, provocando una serie di conflitti che si risolsero solo nel 1748 con la pace di Aquisgrana (V. Successionne, Guerre di).

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PRAMMATICA SANZIONE DI GIUSTINIANO

(554). In seguito alla guerra greco-gotica, ripristinò la legislazione imperiale nell'Italia liberata.

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Prammàtica.

Regola pratica, seguita per consuetudine in determinate circostanze. In questo senso il termine viene usato spesso nella locuzione di p.

prammatica

(s.f.), consuetudine, pratica, uso

prammatico

(agg.), concreto, consueto, d'uso, pratico, realistico.

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Sanzione.

Misura predisposta dall'ordinamento giuridico per colpire chi viola una legge. Viene detto s. anche il provvedimento adottato dalla comunità internazionale contro uno Stato che abbia violato norme di diritto internazionale. • Approvazione di una legge da parte del sovrano. Nell'Italia monarchica la s. di una legge, espressa con la formula “abbiamo sanzionato”, era atto pienamente libero del sovrano e poteva essere concessa o rifiutata, senz'alcuna possibilità di modificazione del testo di legge. In base alla vigente Costituzione la s. è stata abolita, in quanto il capo dello Stato non partecipa alla formazione delle leggi. ║ Fig. - Approvazione, conferma: la scelta compiuta dal sindaco ha avuto la s. di tutta la città. • Dir. - La s. è prevista da tutte le parti del diritto (penale, pubblico e privato), in forme adeguate alla natura del precetto trasgredito. Il Codice Civile prescrive quali s. il risarcimento del danno e la risoluzione dei contratti; altri tipi di s. sono la revoca della donazione per ingratitudine e la decadenza dalla patria potestà. Se la s. penale (detta pena) esprime finalità di intimidazione e di emenda, la s. amministrativa è uno strumento di cui la pubblica amministrazione si serve per tutelare l'interesse principale il cui adempimento le è istituzionalmente affidato ed è di solito applicata dalla stessa autorità amministrativa con propri provvedimenti. Esempi di s. amministrative sono le s. disciplinari, le s. finanziarie, le misure di polizia. ║ S. penali sostitutive: introdotte nel sistema penale dalla L. 24-11-1981, n. 689, modificata dalla L. 12-8-1993, n. 291, che ha notevolmente ampliato l'ambito di applicazione delle pene sostitutive al carcere. Fine del provvedimento è di alleviare le condizioni di sovraffollamento degli istituti di pena e sottrarre all'influenza negativa dell'ambiente carcerario soggetti condannati a pene detentive brevi. La legge demanda al giudice la facoltà di sostituire con la semidetenzione una pena detentiva non superiore a un anno; con la libertà controllata una pena non superiore a sei mesi; infine, con una s. pecuniaria una pena non superiore a tre mesi. Per determinare la durata della s. sostitutiva, un giorno di pena detentiva equivale rispettivamente a un giorno di semidetenzione e a due giorni di libertà controllata. Il giudice è tenuto a scegliere tra le s. sostitutive quella più idonea al reinserimento sociale del condannato, esplicitando i motivi di tale scelta. L'applicazione di una s. sostitutiva può essere eseguita su richiesta delle parti, secondo quanto stabilito dall'istituto del patteggiamento. ║ S. contro il Fascismo: complesso di norme emanate nel 1944 per la punizione dei delitti fascisti, la devoluzione dei profitti di regime e l'epurazione della pubblica amministrazione. Tra i delitti fascisti erano compresi la soppressione delle garanzie costituzionali e della libertà popolare, l'organizzazione delle squadre fasciste, la creazione del regime fascista, la responsabilità dell'entrata in guerra dell'Italia e la condotta del Governo fascista e dei gerarchi durante il conflitto, ecc. Inoltre, la legge disponeva l'annullamento delle sentenze di condanna per la violazione delle leggi fasciste emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici nati dal Fascismo. Inizialmente la competenza sui delitti fascisti fu attribuita all'Alta Corte di Giustizia, cui subentrarono Corti straordinarie di Assise e sezioni straordinarie delle Corti di Assise. • Dir. internaz. - Misura finalizzata a indurre uno Stato ad astenersi da comportamenti illeciti nei confronti di altri Stati e a rientrare nella legalità. Facendo la Carta dell'ONU esplicito divieto al ricorso alla forza armata, le s. internazionali possono comportare, per esempio, la rottura delle relazioni diplomatiche, l'interruzione delle comunicazioni (ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio, ecc.) oppure, come misura particolarmente efficace, l'interruzione totale o parziale delle relazioni commerciali e finanziarie da parte degli Stati che adottano le s. Le s. internazionali possono essere individuali, se adottate da un singolo Stato, o collettive, se applicate da più Stati come reazione a un comportamento che abbia violato un diritto soggettivo di ciascuno di essi oppure un diritto fondamentale comune. Inoltre, secondo quanto stabilito dal capitolo VII della Carta dell'ONU, il Consiglio di sicurezza può, qualora sia minacciata la pace o in presenza di un atto di aggressione, decidere in forma vincolante per gli Stati membri quali misure essi debbano adottare al fine del ristabilimento della sicurezza internazionale. Tali misure possono non implicare l'uso della forza armata (interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni, rottura delle relazioni diplomatiche), oppure consistere in azioni coercitive militari, vietate ai singoli Stati, condotte mediante forze aeree, navali o terrestri fornite dagli Stati membri. ║ Le s. contro l'Italia: adottate dalla Società delle Nazioni il 18-11-1935 contro l'Italia in seguito all'aggressione contro l'Etiopia. Le applicarono 52 Stati, con esclusione di Austria, Ungheria, Albania e Paraguay. Tali provvedimenti (chiamati comunemente dalla propaganda fascista le inique s.) comportarono il blocco delle esportazioni verso l'Italia di materie prime e materiale bellico, il rifiuto di crediti al Governo italiano, a enti e persone fisiche. Constatatane l'inefficacia, le s. furono abolite il 4-7-1936.

sanzione

(s.f. Multa), ammenda, approvazione, convalida, multa, pena, penale, penalità, punizione, ratifica.

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Guerre Greco-Gotiche

(535-553). Combattute fra bizantini e ostrogoti per il dominio sull'Italia. Per la ricostruzione dell'impero, Giustiniano inviò nella penisola un'armata guidata da Belisario, che riconquistò la Sicilia e Roma (536), ma solo dopo molte difficoltà riuscì a prendere anche Ravenna (540) e a catturare il re Vitige. La guerra riprese sotto il nuovo re ostrogoto Totila (541), che riconquistò tutto il territorio tranne Ravenna. Soltanto con l'arrivo del generale Narsete (552) i bizantini riuscirono a sconfiggerlo e a ucciderlo, battendo poi anche il successore Teia. Sterminii, assedii e razzie ebbero conseguenze disastrose per l'Italia.

guerra

(s.f.), belligeranza, campagna, conflitto, scontro, spedizione.

(s.f.), antagonismo, confronto, contesa, contrasto, discordia, disputa, dissidio, ostilità, rivalità.

greco

(agg.), ellenico.

gotico

(agg. Relativo ai goti), germanico, tedesco.

(agg.), barbarico.

(agg.), medievale.

Legislazióne.

Complesso delle leggi di uno Stato, di un regime politico, di un periodo storico. ║ Per estens. - Insieme delle norme giuridiche concernenti una data materia, attività: l. sanitaria, l. scolastica, l. mineraria. ║ L. sociale: complesso delle leggi emanate dallo Stato riguardanti il lavoro, volte a tutelare la personalità fisica e morale dei lavoratori e a promuovere la loro elevazione materiale e morale. Tali norme disciplinano l'assistenza sanitaria, la previdenza, l'orario di lavoro, il riposo e le ferie, ecc. Vi sono inoltre disposizioni riguardanti l'edilizia popolare, il diritto allo studio e la tutela dei disoccupati. La vigilanza sull'applicazione di queste leggi viene demandata agli ispettorati del lavoro centrali e provinciali.

legislazione

(s.f.), legislatura.

(s.f.), diritto, giurisprudenza, leggi, normativa, ordinamento giuridico.

Imperiale.

Relativo ad un imperatore o ad un impero. • Numism. - È genericamente definito denaro i. quello emesso sotto il Sacro Romano Impero. In seguito questo appellativo fu liberamente esteso a tutte le monete che avevano gli stessi valori o gli stessi pesi. I. d'oro e d'argento furono fatti coniare da Carlo V in occasione della sua incoronazione nel 1530. Un'altra moneta d'oro di ugual nome ed assai famosa nel Medioevo fu quella coniata per volere di Federico II di Svevia, mentre in Russia nel 1755 fu emessa una moneta da dieci rubli per volontà della zarina Elisabetta. • St. - Conferenza i.: nome dato dal 1907 alle conferenze coloniali che si svolgevano periodicamente tra i principali paesi imperialisti per studiare e risolvere i problemi riguardanti i rapporti politico-militari con le terre occupate. In quell'anno a Londra vennero ristrutturate le forme della conferenza, stabilendo anche una regolarità di convocazione, fissata per ogni quadriennio. Nel 1917 e nel 1918 si tennero, sempre a Londra, due conferenze eccezionali, dovute alla critica situazione causata dalla prima guerra mondiale. Durante il loro svolgimento fu regolamentato lo sforzo bellico che i paesi imperialisti avrebbero dovuto sostenere in casa delle loro colonie, la cui azione militare aveva assunto una funzione di disturbo nel disegno bellico mondiale. Gli anni successivi videro conferenze i. nel 1923, 1926, 1930, 1932, 1937. Esclusa la penultima, tenutasi ad Ottawa, le altre ebbero luogo nella sede tradizionale di Londra. In esse vi è già il segno di quel processo evolutivo che doveva portare alla indipendenza dei paesi assoggettati. Nel 1926 venne fondato il Commonwealth che, almeno in linea teorica, fissava principi di libertà fra le varie nazioni ad esso appartenenti, che figuravano riunite per decisione spontanea e dovevano intendersi tra loro come stati indipendenti, legati soltanto da una amicizia socio-economica. L'Impero diveniva in tal modo una comunità, trattenendo per sé solo le "colonie della Corona" (Statuto di Westminster, 1931). Dal 1937 in poi, dopo il superamento della grande crisi infrabellica, si decise di sospendere le conferenze i.; quanto meno esse non furono più tenute sotto questo nome. ║ Città i.: l'origine storica di queste città è germanica: esse erano in un rapporto di sudditanza che risaliva direttamente all'imperatore, derivando da questa caratteristica il loro nome. Per questo privilegio, che le rendeva indipendenti rispetto alle istituzioni feudatarie, furono anche dette "città immediate". Erano rappresentate diplomaticamente presso il potere i. e si dividevano in due gruppi: il gruppo di Svevia e il gruppo del Reno, per un totale di cinquantuno città, le più importanti delle quali furono Colonia, Francoforte, Norimberga, Amburgo, Brema e Lubecca. Assunsero importanza fondamentale dal XIII sec. in poi, sotto l'Impero di Federico II. Disponevano di grande forza economica, mediante la quale potevano imporre la loro voce nelle riunioni che periodicamente si tenevano nell'Impero. Le città i. vi ebbero sempre un peso determinante, che giunse al suo limite massimo intorno al XVII sec. In seguito dovettero assoggettarsi alla mediazione diplomatica di un principe dell'Impero, incaricato di intercedere tra loro e gli organi esecutivi. Sparirono quasi completamente verso la fine del 1800.

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